Sez. 1, Sentenza n. 1729 del 21/12/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152351 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RINNOVAZIONE - DELL'ATTO RICOGNITIVO - LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RINNOVAZIONE - DELL'ATTO RICOGNITIVO - LEGITTIMITÀ.*
Dal combinato disp. Degli artt. 360, 361 cod. proc. pen. si evince che è legittima la rinnovazione di una precedente formale ricognizione (di persone o di cose), qualora il giudice la reputi necessaria, senza che ne derivi alcuna Invalidità sul piano formale. (V mass n 144035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)