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Sez. L, Sentenza n. 2233 del 03/03/1988 (Rv. 458050 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - RITARDO O OMISSIONE DELL'ISTITUTO NEL PRONUNCIARSI SULL'ISTANZA DI RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - OBBLIGO RISARCITORIO DELL'ENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458050-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE - RITARDO O OMISSIONE DELL'ISTITUTO NEL PRONUNCIARSI SULL'ISTANZA DI RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - OBBLIGO RISARCITORIO DELL'ENTE - CONDIZIONI.*

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, con riguardo alla violazione, da parte dell'INPS, del secondo comma dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 (che prevede il termine ordinatorio di centottanta giorni - dalla domanda dell'interessato - per la comunicazione al medesimo dell'Onere a suo carico nonché del prospetto delle possibili rateizzazioni), l'Obbligo risarcitorio dell'istituto previdenziale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., richiede, in particolare, l'ulteriore accertamento di un pregiudizio economico (del lavoratore), legato con nesso di causalità alla violazione predetta, e l'imputabilità del danno ad un'inerzia dell'ente almeno colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)