Sez. 2, Ordinanza n. 3002 del 26/06/1967 Cc. (dep. 20/11/1967) Rv. 106060 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
La sentenza, con la quale si dichiara estinto un reato, ove sia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione in fase di appello, costituisce una riforma della precedente decisione e pertanto puo essere emessa soltanto dal giudice dell'impugnazione. (Conf 102219, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)