Sez. 1, Ordinanza n. 660 del 27/05/1966 Cc. (dep. 25/07/1966) Rv. 102219 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETENUTE CAUSE DI NON PUNIBILITA - COMPETENZA - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - PENDENTE DOPO SENTENZA DI CONDANNA - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETENUTE CAUSE DI NON PUNIBILITA - COMPETENZA - IMPUGNAZIONI - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - PENDENTE DOPO SENTENZA DI CONDANNA - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
Finche il procedimento di cognizione e in vita, una sentenza di Estinzione del reato per una qualsiasi causa (compresa la morte dell'imputato) si risolve in una sostanziale riforma della sentenza di condanna, e, come tale, puo essere emessa soltanto dal giudice dell'impugnazione e non gia dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza da riformare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)