Sez. 3, Sentenza n. 199 del 17/01/1975 (Rv. 373383 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - REQUISITI SUFFICIENTI - OMESSA MENZIONE DELLA DATA E DELLA SOMMA VERSATA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - REQUISITI SUFFICIENTI - OMESSA MENZIONE DELLA DATA E DELLA SOMMA VERSATA - IRRILEVANZA.*
L'indicazione nel ricorso per Cassazione dell'ufficio presso cui e stato eseguito il deposito per il caso di soccombenza e del numero della bolletta e sufficiente per l'individuazione della quietanza ai sensi dell'art 366 n 5 cod proc civ e per il controllo sia dell'anteriorita del deposito rispetto alla proposizione del ricorso, sia della sufficienza della somma depositata. Non comporta, pertanto, l'inammissibilita del ricorso l'omessa menzione della data della bolletta e della somma versata. (Conf 3806/68, mass n 337230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)