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Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 22/11/1968 (Rv. 337230 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI - OMESSA MENZIONE DELLA DATA E DELL'IMPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337230-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI - OMESSA MENZIONE DELLA DATA E DELL'IMPORTO - IRRILEVANZA.*

L'indicazione, nell'originale del ricorso per Cassazione e nella copia notificata alla controparte, dell' ufficio del registro e del numero della bolletta sono sufficienti all'individuazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza e ad assicurare che il deposito e stato effettuato, nella misura prescritta, anteriormente alla proposizione dell'impugnazione. La mancata menzione della data della bolletta e dell'importo versato non e, pertanto, causa di inammissibilita del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)