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Sez. 6, Sentenza n. 6527 del 03/07/1972 Ud. (dep. 07/10/1972) Rv. 122021 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - RILEVABILITA IN APPELLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122021-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - RILEVABILITA IN APPELLO - CONDIZIONI.*

Il giudice di appello puo ben dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza del primo giudice, che, per errore circa le norme sulla Competenza, abbia giudicato un reato esulante per il suo nomen iuris dalla propria Competenza. Ma se viceversa il giudice di primo grado, per errore sulla definizione giuridica del fatto, abbia contestato e giudicato un reato rientrante per il suo nomen iuris nella propria Competenza, il giudice di appello non puo, in Mancanza di impugnazione da parte del PM, dare al fatto una definizione giuridica che comporti una dichiarazione di incompetenza del primo giudice, con conseguente trasmissione degli Atti al PM. (Conf 110921, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)