Sez. L, Sentenza n. 3400 del 16/06/1979 (Rv. 399823 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE O NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE ALLO STESSO - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DEL DEBITORE O NOTIFICAZIONE DELLA CESSIONE ALLO STESSO - CONSEGUENZE.*
La cessione del credito derivando da un contratto tra creditore e terzo non puo essere revocata unilateralmente e ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e stata notificata (art 1264 cod civ); ne consegue che dal momento in cui si verifichi uno di questi due eventi cessa ogni rapporto tra debitore e creditore cedente e il primo resta obbligato soltanto verso il cessionario, e, come il cedente perde il diritto a farsi pagare dal debitore ceduto, cosi quest'ultimo, se aderisse a una di lui richiesta di pagamento, non sarebbe liberato dalla obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)