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Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 (Rv. 543616 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Dal momento dell' effetto traslativo - Condizioni - Conoscenza della cessione - Accettazione o notifica del relativo negozio - Modalità - Mezzo idoneo a identificarla, senza necessità di trasmissione del documento - Efficacia liberatoria dell'adempimento al cedente dopo tale momento - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543616-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall' accettazione o dalla notifica di questo negozio - che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi - l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)