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Sez. L, Sentenza n. 6985 del 16/07/1998 (Rv. 517276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Riposi settimanali - Mancata fruizione - Definitiva perdita dello stesso - Contrasto con l'art. 36 Cost. - Conseguente illiceità - Danno del lavoratore - Presunzione assoluta - Natura contrattuale del danno - Sussistenza - Concorso del lavoratore alla sua produzione - Configurabilità - Esclusione - Attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore - Natura - Risarcitoria - Danno - Liquidazione - Valutazione in concreto da parte del giudice di merito - Necessità - Criteri - Gravosità delle prestazioni lavorative ed eventuali strumenti ed istituti della disciplina collettiva - Considerazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso (in quanto dal lavoratore non recuperato in un tempo utile alla ricostituzione delle energie psicofisiche) è illecita siccome in contrasto con il precetto costituzionale dell'att. 36 Cost. e in quanto tale non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo o individuale, che sarebbero nulle, né dalla legge che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale.In relazione al diritto fondamentale garantito al lavoratore dal cit. art. 36 Cost., la mancata concessione del suddetto riposo da luogo ad una presunzione assoluta di danno (di natura contrattuale, perché frutto di una scelta organizzativa, contrastante con norme imperative, adottata dal datore di lavoro, rispetto alla quale l'eventuale adesione del lavoratore non può aver rilievo di fatto concorrente alla produzione del danno, stante l'irrinunciabilità del diritto leso). Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore ha natura risarcitoria e non retributiva, essendo diretta non già a compensare la prestazione lavorativa eccedente rispetto agli obblighi contrattuali ma a indennizzare il lavoratore per il titolo (autonomo e diverso rispetto alla prestazione lavorativa) rappresentato dalla perdita del riposo e dalla conseguente usura psicofisica, le quali non possono esser liquidate in astratto, ma vanno stabilite dal giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti della disciplina collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)