Sez. U, Sentenza n. 103 del 19/01/1970 (Rv. 344806 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO - CONCORDATO - IMPUGNAZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO - CONCORDATO - IMPUGNAZIONI.*
Il concordato tributario - che non ha carattere di transazione o di altro negozio di diritto privato, ma e un atto unilaterale dell' amministrazione finanziaria, che pone in essere, con l'adesione del contribuente, un mezzo di accertamento dell'imponibile su cui deve essere applicata l'imposta - puo essere impugnato per vizio di Forma solo mediante ricorso alla commissione tributaria di primo grado (art 34 DPR 29 gennaio 1958, n 645), e l'impugnazione per vizi di legittimita, pur consentita, non puo essere configurata che quale impugnazione avverso un accertamento illegittimo, da proporsi, pertanto, nel rispetto delle Disposizioni sul contenzioso tributario (art 31 comma secondo, DPR n 645 del 1958).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 31, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)