Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 10/09/1990 (Rv. 469251 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - RISCOSSIONE - TARDIVO PAGAMENTO - INTERESSI - CORRESPONSIONE - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - RISCOSSIONE - TARDIVO PAGAMENTO - INTERESSI - CORRESPONSIONE - PRESUPPOSTI.*
In tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, gli interessi per il caso di tardivo pagamento, previsti dall'art. 42, ultimo comma, della legge 5 marzo 1963 n. 246, sono dovuti in ogni ipotesi di ritardo colpevole, e quindi non solo nei casi di omessa o irregolare dichiarazione sanzionati nei precedenti commi del citato art. 42, ma anche in quello di dichiarazione infedele, e decorrono dal momento in cui, sorta l'obbligazione tributaria con il verificarsi del presupposto di imposta, il contribuente abbia fatto inutilmente decorrere il termine, di venti giorni dalla data di registrazione dell'atto, previsto dall'art. 6 di detta legge, per assolvere l'Obbligo di autotassarsi - tali interessi sono dovuti anche nel caso che in epoca successiva sia intervenuto concordato tributario tra l'amministrazione ed il contribuente, atteso che il concordato non ha natura contrattuale di transazione, ma è atto unilaterale di accertamento da parte dell'ufficio, con l'adesione del contribuente stesso, dell'imponibile sul quale deve essere applicato il tributo, e che in conseguenza di un accertamento che aumenti il valore imponibile rispetto a quello dichiarato è configurabile un ritardo, presuntivamente addebitabile al contribuente, nella liquidazione dell'imposta, generatore dell'obbligazione degli interessi. (V 2414/79, mass n 398725; (V 595/78, mass n 389895; (V 103/70, mass n 344806).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 6 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 42 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)