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Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 18/07/1962 (Rv. 253017 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - NUOVE COSTRUZIONI - IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE COMPRENSIVO DI NEGOZI O UFFICI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE.*
Stato
decisa il 1962-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253017-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - NUOVE COSTRUZIONI - IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE COMPRENSIVO DI NEGOZI O UFFICI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE.*

In tema di agevolazioni tributarie relative ai fabbricati di nuova costruzione, la legge 2 luglio 1949 n 408 ha implicitamente abrogato il criterio limitativo indicato nell'art 7 della legge 11 luglio 1942 n 843. Pertanto, l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati si applica all'intero fabbricato destinato a case di abitazione sempre che queste ultime siano prevalenti rispetto ai negozi ed ufficio compresi nello stabile.*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1942 num. 843 art. 7, Legge 11/07/1942 num. 843, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)