Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 02/07/1977 (Rv. 386448 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - FISSA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ACQUISTI DI AREA EDIFICABILI E CONTRATTI DI APPALTO - BENEFICI - PRESUPPOSTO - DESTINAZIONE PREVALENTE DELL'EDIFICIO DA REALIZZARE SECONDO I RAPPORTI DI CUI ALLE LEGGI N 1493 DEL 1962 E N 1212 DEL 1967 - INOSSERVANZA DI DETTI RAPPORTI - CONSEGUENZE - DINIEGO GLOBALE DELLE AGEVOLAZIONI - DISTINZIONI FRA LE PORZIONI DESTINATE AD ABITAZIONI E QUELLE DESTINATE A NEGOZI - DIVIETO - CONTESTUALE ACQUISTO DELL'AREA EDIFICABILE DA PARTE DI PIU PERSONE CON DETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLE SINGOLE UNITA DI APPARTENENZA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - FISSA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ACQUISTI DI AREA EDIFICABILI E CONTRATTI DI APPALTO - BENEFICI - PRESUPPOSTO - DESTINAZIONE PREVALENTE DELL'EDIFICIO DA REALIZZARE SECONDO I RAPPORTI DI CUI ALLE LEGGI N 1493 DEL 1962 E N 1212 DEL 1967 - INOSSERVANZA DI DETTI RAPPORTI - CONSEGUENZE - DINIEGO GLOBALE DELLE AGEVOLAZIONI - DISTINZIONI FRA LE PORZIONI DESTINATE AD ABITAZIONI E QUELLE DESTINATE A NEGOZI - DIVIETO - CONTESTUALE ACQUISTO DELL'AREA EDIFICABILE DA PARTE DI PIU PERSONE CON DETERMINAZIONE CONTESTUALE DELLE SINGOLE UNITA DI APPARTENENZA - IRRILEVANZA.*
I benefici dell'imposta fissa di registro e della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria, previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie, con riguardo agli acquisti di aree edificabili ed ai contratti di appalto, postulano che l'edificio da realizzare, unitariamente inteso abbia come destinazione prevalente quella dell'abitazione, secondo i rapporti fissati dalle norme integrative ed interpretative di cui all'art 1 della legge 6 ottobre 1962 n 1493 ed all'articolo unico della legge 2 dicembre 1967 n 1212 (almeno il cinquanta per cento della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazione, e non piu del venticinque per cento della stessa superficie destinato a negozi). Ove detto rapporto non risulti osservato, le agevolazioni vanno globalmente negate, senza possibilita di distinguere fra le porzioni destinate ad abitazioni e quelle destinate a negozi, e rimanendo altresi irrilevante che l'area edificabile sia stata contestualmente acquistata da piu persone, le quali abbiano preventivamente provveduto, nello stesso atto di acquisto, a stabilire l'appartenenza a ciascuna di esse delle singole unita da realizzare. (V 1887/71, mass n 352447; (V 1920/62, mass n 253017).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)