Sez. 1, Sentenza n. 10421 del 12/09/1992 (Rv. 478694 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Deposito di atti e documenti - Termine - Osservanza - Obbligatorietà - Preclusione di ulteriore attività istruttoria e della produzione di nuovi documenti - Insussistenza.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'obbligo per il ricorrente di depositare presso la cancelleria del tribunale adito anche "gli atti ed i documenti del processo", nel termine di dieci giorni dalla notificazione della domanda, previsto dall'art. 82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (nel testo fissato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), non preclude il compimento di ulteriore attività istruttoria, né la produzione di altri documenti, da parte del ricorrente medesimo, nel corso del giudizio di primo o di secondo grado, a norma e nei limiti degli artt. 184 e 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)