Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 27/09/1995 (Rv. 494122 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Deposito di atti e documenti - Termine - Osservanza - Obbligatorietà - Preclusione di ulteriore produzione di nuovi documenti - Insussistenza.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'obbligo per il ricorrente di depositare gli atti e i documenti nel termine di dieci giorni dalla notifica della domanda (art. 82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo fissato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), non preclude l'ulteriore produzione documentale nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)