Sez. L, Sentenza n. 675 del 20/01/1993 (Rv. 480365 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Trattamento di disoccupazione speciale ex art. 8, primo comma, legge n. 1115 del 1968 - Spettanza - Condizioni - Servizio prestato da lavoratori passati alle dipendenze della società acquirente del pacchetto azionario di maggioranza dell'originaria datrice di lavoro - Compatibilità - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
La disposizione dell'art. 8, primo comma, della legge n. 1115 del 1968, che ai fini dell'attribuzione del trattamento di disoccupazione speciale al lavoratore licenziato per cessazione di attività aziendali o per riduzione di personale prevede il requisito di un periodo di lavoro retribuito di almeno 13 settimane o di un trimestre prestato fino alla data del licenziamento, alle dipendenze della stessa impresa presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, esclude dal proprio ambito di applicazione i casi in cui l'attività lavorativa non sia prestata per tale durata minima alle dipendenze e in un'unità produttiva permanente dell'impresa che ha proceduto al licenziamento, e dalla quale il lavoratore risulti effettivamente dipendente con contratto a tempo indeterminato. Non è pertanto computabile nel periodo suddetto il servizio prestato presso l'azienda di una diversa società da lavoratori per i quali si sia verificato poi il passaggio diretto alle dipendenze della società che ha proceduto al licenziamento, acquirente del pacchetto azionario di maggioranza dell'originaria datrice di lavoro (circostanza che non vale ad integrare la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)