diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 03/04/1996 (Rv. 496789 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Illecito amministrativo - Responsabilità del sindaco quale rappresentante del Comune - Limiti.
Stato
decisa il 1996-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496789-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Il principio secondo il quale la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di legale rappresentante della persona giuridica grava sull'autore del medesimo e non sull'ente rappresentato, il quale è solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate, vale anche rispetto alla posizione del sindaco, che, essendo il legale rappresentate del Comune, è tenuto all'osservanza delle norme imperative in materia di adempimenti correlati ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente territoriale. Ne consegue che, una volta individuato nella persona del sindaco il soggetto responsabile delle infrazioni riconducibili alla sfera delle attività del Comune, incombe allo stesso soggetto la dimostrazione del venir meno della propria responsabilità personale per essere affidato il compimento delle attività medesime ad altra o altre persone fisiche, nei confronti delle quali egli, in ragione della particolare struttura ed organizzazione dell'ente, non debba esercitare diretta vigilanza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)