Sez. 4, Sentenza n. 121 del 14/12/2015 Cc. (dep. 07/01/2016) Rv. 265461 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Misure cautelari personali - Riparazione per ingiusta detenzione - Ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., poichè l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art.571, comma primo, cod. proc. pen. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)