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Sez. U, Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 219613 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte - Inammissibilità- Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219613-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art.613 c.p.p., giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art.571, comma primo, c.p.p.che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)