Sez. L, Sentenza n. 503 del 25/01/1986 (Rv. 444099 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE E D'ALTRI DIRITTI NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'AGENTE DEL RECLAMO GERARCHICO - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE E D'ALTRI DIRITTI NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'AGENTE DEL RECLAMO GERARCHICO - CONSEGUENZE.*
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore ed in quelle relative all'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende auto-ferrotranviarie in concessione, la mancata presentazione da parte dell'agente del reclamo gerarchico, previsto dall'art. 10 R.d. n. 148 del 1931 all. A, comporta - dopo la sentenza n. 93 del 1979 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui dispone l'improponibilità, e non l'improcedibilità, dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico - che il giudice deve sospendere il giudizio e fissare all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del reclamo suddetto, proposizione da cui decorre l'ulteriore termine di trenta giorni, spirato il quale l'Azione giudiziaria dell'agente nei confronti dell'azienda diventa procedibile. (Conf 4160/84, mass n 436116; (Conf 5056/80, mass n 408909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)