Sez. L, Sentenza n. 5056 del 02/09/1980 (Rv. 408909 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RD N 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - IDENTITA DI DISCIPLINA - MANCATA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - POTERI DEL GIUDICE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RD N 148 DEL 1931 - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - IDENTITA DI DISCIPLINA - MANCATA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - POTERI DEL GIUDICE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 10, commi secondo e terzo, RD 8 gennaio 1931 n 148, come modificato dalla legge n 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita e non la improcedibilita dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico anche nelle controversie degli autoferrotramvieri aventi per oggetto il riconoscimento della qualifica, l'Azione giudiziaria e procedibile a condizione che sia stata preceduta di almeno trenta giorni da reclamo in via gerarchica, identicamente a quanto disposto, per le controversie di natura esclusivamente patrimoniale, dal terzo comma dello stesso art 10. Pertanto, il giudice il quale rilevi l'improcedibilita della domanda per mancata presentazione del reclamo gerarchico deve accertare la ricorrenza di tale condizione di procedibilita e nel caso negativo - applicando analogicamente la disciplina dettata dall'art 443 cod proc civ - sospendere il giudizio e fissare all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del reclamo. (Conf 2722/80, mass n 406487; (Conf 2189/80, mass n 405852).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)