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Sez. 2, Sentenza n. 4940 del 24/04/1992 (Rv. 476966 - 01)

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso | Per cause geologiche e idriche - Cause "simili" - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476966-01

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso

L'art. 1664 comma secondo cod. civ. che riconosce all'appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta onerosità per l'appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, con l'uso dell'aggettivo "simili" riconosce soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti, esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico o idrico del suolo o del mare (nella specie, la S.C. enunciando il su esposto principio ha confermato la decisione del merito la quale aveva escluso che nella previsione dell'art. 1664 comma secondo cod. civ. rientrasse il fatto dell'uomo costituito dalla presenza di una mina inesplosa nel tratto di mare che doveva essere dragato dall'appaltatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)