Sez. 2, Sentenza n. 3819 del 12/06/1981 (Rv. 414451 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - APERTURA DI LUCI SULLA STRADA O SUL CORTILE AD OPERA DI UN CONDOMINIO - AMMISSIBILITA - MURO COMUNE AVENTE ANCHE LA FUNZIONE DI ISOLARE E DIVIDERE LE PROPRIETA INDIVIDUALI CONTIGUE DI DUE CONDOMINI - DISCIPLINA EX ART 903, COMMA SECONDO, COD CIV - APPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - APERTURA DI LUCI SULLA STRADA O SUL CORTILE AD OPERA DI UN CONDOMINIO - AMMISSIBILITA - MURO COMUNE AVENTE ANCHE LA FUNZIONE DI ISOLARE E DIVIDERE LE PROPRIETA INDIVIDUALI CONTIGUE DI DUE CONDOMINI - DISCIPLINA EX ART 903, COMMA SECONDO, COD CIV - APPLICABILITA.*
Salva l'opposizione, per motivi di sicurezza o di estetica, degli altri partecipanti alla comunione, al condomino e consentito di aprire nel muro comune, sia esso maestro oppure no, luci sulla strada o sul cortile; tuttavia, qualora il muro comune assolva anche la funzione di isolare e dividere la proprieta individuale di un condomino dalla proprieta individuale di altro condomino, ricorrono anche gli estremi per l'applicabilita dell'art 903, secondo comma, cod civ, con la conseguenza che, in tal caso, l'apertura della luce resta subordinata sia alle condizioni ed alle limitazioni previste dalle norme in materia di condomino (con riguardo agli interessi riconosciuti a tutti i partecipanti alla comunione e alle regole stabilite circa l'uso delle cose comuni da parte dei singoli condomini) sia, alla stregua del secondo comma del citato art 903 cod civ, al consenso del condominio vicino, in considerazione dello interesse del medesimo alla riservatezza della sua proprieta individuale. (V 2957/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)