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Sez. 1, Sentenza n. 2173 del 02/03/1987 (Rv. 451405 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE INFEDELE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451405-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE INFEDELE - IRRILEVANZA.*

La violazione dell'Obbligo di fedeltà, quale comportamento contrario ai doveri discendenti dal matrimonio, giustifica la pronuncia di addebito della separazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 secondo comma cod. civ., qualora si accerti che la violazione medesima abbia determinato la frattura del rapporto, mentre resta in proposito irrilevante che il giudizio di separazione sia stato promosso proprio dal coniuge infedele, poiché la tolleranza dell'altro coniuge, prima di richiedere la suddetta pronuncia, non può valere ad escludere l'illiceità di quel fatto, anche ai fini indicati. (V 6063/85, mass n 443195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)