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Sez. 1, Sentenza n. 7630 del 14/08/1997 (Rv. 506804 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Addebitabilità della separazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506804-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, deve esistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili al coniuge e il determinarsi dell'intolleranza alla convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione. Gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (nella specie intrattenimento di una relazione extraconiugale), compiuti prima dell'instaurarsi del procedimento di separazione personale - e ancor più se compiuti prima dell'instaurarsi di una stabile situazione di separazione di fatto - in base all'"id quod plerumque accidit" debbono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale in atto, la quale di per sè non provoca un allentamento dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)