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Sez. 3, Sentenza n. 898 del 03/04/1970 (Rv. 346289 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONDIZIONI - MANCATA ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346289-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONDIZIONI - MANCATA ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONSEGUENZE.*

Il difensore che abbia richiesto la distrazione delle spese assume la qualita di parte solo quando sorga controversia sul diritto alla distrazione stessa e, pertanto, qualora non abbia assunto la qualita di parte, non e legittimo contraddittore nell'impugnazione che investe solo la decisione di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)