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Sez. 1, Sentenza n. 3450 del 26/11/1971 (Rv. 355055 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONDIZIONI - MANCANZA - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DI MERITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355055-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - CONDIZIONI - MANCANZA - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DI MERITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE.*

Il difensore che abbia richiesto la distrazione delle spese assume la qualita di parte solo quando sorga controversia sul diritto alla distrazione stessa, e pertanto, qualora non abbia assunto la qualita di parte, non e legittimo contraddittore nell'impugnazione che investe solo la decisione di merito. (Conf 898'70, mass n 346289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)