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Sez. L, Sentenza n. 5421 del 02/06/1998 (Rv. 516025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE | Per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro - Divieto - Conseguenze - Assunzione - Sanzione amministrativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE

Anche l'assunzione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro deve essere effettuata attraverso il competente ufficio di collocamento, benché non con richiesta numerica ma con richiesta nominativa, secondo l'espressa previsione dell'art. 3 primo comma del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito nella legge 30 dicembre 1984 n. 863); resta pertanto esclusa nell'ambito della detta disciplina la possibilità di assunzione diretta, il ricorso alla quale giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la mancata osservanza delle norme sul collocamento senza che in contrario rilevino le innovazioni introdotte dall'art. 9 bis commi primo e secondo della legge 28 novembre 1996 n. 608, che non hanno effetto retroattivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)