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Sez. L, Sentenza n. 13076 del 22/12/1995 (Rv. 495189 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE | Per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro - Divieto - Conseguenze - Assunzione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Disciplina ex art. 2, primo comma, D.L. n. 416 del 1995 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495189-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE

L'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro deve essere effettuata attraverso l'ufficio di collocamento, ancorché non con richiesta numerica (cioè con semplice indicazione del numero dei lavoratori nell'ambito di ciascuna categoria e qualifica professionale) ma con richiesta nominativa, secondo l'espressa previsione dell'art. 3, primo comma, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984 n. 863, restando conseguentemente esclusa la possibilità di assunzione diretta; il ricorso alla quale giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa per l'assunzione dei lavoratori senza l'osservanza delle norme sul collocamento, restando in contrario irrilevante la disposizione dell'art. 2, comma primo, del D.L. 2 ottobre 1995 n. 416 (che prevede l'assunzione diretta nell'ambito del collocamento ordinario anche per i datori di lavoro privati), in quanto tale norma (ove pure fosse ritenuta innovativa rispetto alla materia dei contratti di formazione e lavoro) non potrebbe estendere la sua efficacia ai fatti passati.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 56 art. 28, Decreto Legge 30/12/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/10/1985 num. 416 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)