Sez. 5, Sentenza n. 21110 del 13/10/2011 (Rv. 619719 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatture emesse quale acconto per compravendita immobiliare - Assenza di un contratto preliminare - Qualificazione dell'operazione come inesistente ex art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Conseguenze - Emissione di nota di credito con annullamento di una delle fatture emesse - Eliminazione del rischio di perdite di entrate fiscali - Prova della distruzione e mancato uso della fattura annullata da parte del destinatario - Necessità - Difetto - Esigibilità dell'imposta - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, l'emissione di una fattura in tanto rende esigibile l'imposta in quanto di quest'ultima sussista il presupposto costituito da una cessione imponibile o anche da un negozio soltanto obbligatorio (ad esempio un preliminare di vendita), con la conseguenza che se sono emesse fatture per acconti relative ad una compravendita immobiliare ma non sia stato stipulato per essa nemmeno un contratto preliminare, l'Amministrazione può esigere, in relazione alle fatture emesse, il versamento dell'imposta, considerando l'operazione inesistente, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 622; né la emissione della nota di credito risolve di per sé l'obbligazione tributaria comunque sorta in dipendenza della emissione delle fatture stesse, occorrendo la prova - da parte del contribuente - che la fattura annullata con la predetta nota di credito sia stata distrutta e non inserita dal destinatario nel computo dell'imposta da lui stesso dovuta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)