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Sez. 5, Sentenza n. 309 del 11/01/2006 (Rv. 586262 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazione per operazioni inesistenti - Disposizione di cui all'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze - Principio di specialità ex art. 19, primo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000 - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586262-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, costituendo l'emissione di fatture per operazioni inesistenti una condotta sanzionata come delitto (caratterizzato, dal 1982, da dolo specifico) da altre norme, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - è distinta da quella meramente sanzionatoria, avendo lo scopo specifico di ricondurre a coerenza il sistema imposto dell'IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione. Ne consegue che la sua applicazione non contrasta con il principio di specialità di cui all'art. 19, primo comma, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)