diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014 (Rv. 632348 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione del reddito d'impresa - Principio di continuità dei valori in bilancio - Disciplina - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632348-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In materia di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 59 (attuale 92) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 503, postula in campo tributario il cosiddetto principio di continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d'esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1994 num. 416 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Legge 08/08/1994 num. 503

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)