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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22932 del 26/09/2018 (Rv. 650685 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE | Principio di continuità dei valori di bilancio - Applicabilità - Conseguenze - Potere dell'Amministrazione di rideterminare il valore delle rimanenze - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650685-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1994 num. 416 art. 1 com. 1, Legge 08/08/1994 num. 503

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)