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Sez. L, Sentenza n. 4667 del 09/09/1985 (Rv. 442118 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1985-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442118-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - ONERE DELLA PROVA.*

Ai fini della sospensione del giudizio, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., l'Azione penale deve ritenersi iniziata soltanto quando il giudice sia stato investito dell'Azione stessa mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla cognizione del pretore, mediante l'emissione del decreto penale di condanna o l'instaurazione del giudizio direttissimo. L'Onere di provare l'effettivo inizio dell'Azione penale è a carico della parte che chiede la sospensione. (Conf 58/83).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)