Sez. L, Sentenza n. 2588 del 30/05/1989 (Rv. 462899 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTO - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL RICHIEDENTE LA SOSPENSIONE.*
Ai fini della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. - sospensione che non può essere richiesta per la prima volta in Sede di legittimità in quanto la concessione del provvedimento esula dalla funzione istituzionale del potere della Corte di Cassazione - l'Azione penale deve ritenersi iniziata soltanto quando il giudice sia stato investito dall'Azione stessa mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla cognizione del pretore, mediante l'emissione del decreto penale di condanna o l'instaurazione del giudizio direttissimo, tenendo conto che l'Onere di provare l'effettivo inizio dell'Azione penale è a carico della parte che chiede la sospensione. (V 4667/85, mass n 442118; (V 58/83, mass n 424850).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)