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Sez. 5 - , Sentenza n. 25691 del 01/09/2022 (Rv. 665866 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi - Tassazione con aliquota differente - Illegittimità - Fondamento - Convenzione Italia-USA ed art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Irrilevanza - Principio di libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE - Applicazione - Ragioni
Stato
decisa il 2022-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665866-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Al fine di escludere la legittima applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assume rilevanza la Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni, né, tanto meno, la previsione dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando, invece, decisiva l'applicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non ricorrendo un'ipotesi in cui si possa operare eccezione a tale principio, ai sensi dell'art. 65 del medesimo Trattato.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, Legge 03/03/2009 num. 20 art. 10, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 63, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)