Sez. 5 - , Sentenza n. 11719 del 04/05/2023 (Rv. 667856 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Ritenuta d'imposta - Dividendi distribuiti, dal 2007 al 2010, da società italiane a fondi pensione residenti in Stati iscritti in “black-list” ex art. 168 bis TUIR - Diversità di trattamento - Ragioni imperative di interesse generale - Violazione dell'art. 63 TFUE - Esclusione. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di ritenute d'imposta, per i dividendi distribuiti negli anni dal 2010 al 2012 da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, inseriti nella cd. "black list" dei Paesi, che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni ex art. 168 bis TUIR, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 168 bis, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)