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Sez. 6, Sentenza n. 4062 del 07/01/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214146 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE | Istigazione alla corruzione nei confronti di consulente tecnico del pubblico ministero - Concorso di reati - Esclusione - Rapporto di specialità fra i due reati - Sussistenza - Applicazione della sola fattispecie astratta della subornazione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214146-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE

Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, comma secondo, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, comma sesto, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 377, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)