Sez. L, Sentenza n. 1419 del 07/03/1979 (Rv. 397738 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CONTRATTI SOTTOPOSTI A PROROGA LEGALE - RISOLUZIONE - INDAGINI - MAGGIORE RIGORE RISPETTO A QUELLO RICHIESTO DALLA NORMATIVA COMUNE SULLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN GENERE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CONTRATTI SOTTOPOSTI A PROROGA LEGALE - RISOLUZIONE - INDAGINI - MAGGIORE RIGORE RISPETTO A QUELLO RICHIESTO DALLA NORMATIVA COMUNE SULLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN GENERE.*
Le norme di diritto comune dettate dagli articoli 1453 e seguenti cod civ, in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento, sono derogate, rispetto ai contratti agrari sottoposti a proroga legale, dall'art 4, lett a) dllgt 5 aprile 1945 n 157, il quale stabilisce che la proroga non e ammessa se il lavoratore siasi reso "colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone". Pertanto, per la risoluzione dei contratti agrari sottoposti a proroga legale, sono necessarie indagini piu rigorose rispetto a quelle che le norme comuni richiedono per la risoluzione dei contratti in genere. (Conf 637/78, mass n 389960; (Conf 640/78, mass n 389969).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)