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Sez. 2, Sentenza n. 2222 del 05/04/1984 (Rv. 434264 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORI - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE - DIVERGENZA TRA IL NUMERO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI E QUELLO AFFERMATO DAL GIUDICE - ERRORE MATERIALE E TRAVISAMENTO DEI FATTI - CONFIGURABILITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEDUCIBILE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434264-01

AVVOCATO E PROCURATORI - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE - DIVERGENZA TRA IL NUMERO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI E QUELLO AFFERMATO DAL GIUDICE - ERRORE MATERIALE E TRAVISAMENTO DEI FATTI - CONFIGURABILITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEDUCIBILE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di liquidazione dei diritti di procuratore, il conteggio delle partecipazioni alle udienze e delle altre prestazioni costituisce indagine di mero fatto riservata al giudice del merito, non censurabile in Cassazione neppure sotto il profilo del difetto di motivazione allorché l'asserito errore sia il risultato non di un procedimento logico viziato, bensì di una semplice enumerazione o calcolo aritmetico delle prestazioni eseguite. Pertanto, nel caso di divergenza tra il numero effettivo delle prestazioni e quello affermato dal giudice, può configurarsi un errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., oppure un travisamento di fatti, deducibile eventualmente come motivo di revocazione, ma non un difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che deve cadere su un errore di giudizio, cioè sulla decisione di una questione di fatto discussa tra le parti ed astrattamente suscettibile di differenti soluzioni. (V 4599/82, mass n 422568; (V 53/74, mass n 367566; (V 2/74, mass n 367482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)