Sez. 3, Sentenza n. 2 del 04/01/1974 (Rv. 367482 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - TRAVISAMENTO DI FATTO - REVOCAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - TRAVISAMENTO DI FATTO - REVOCAZIONE.*
L'essere stato dato per pacifico un fatto che invece si pretende contestato non costituisce materia di ricorso per Cassazione neppure sotto il profilo del travisamento dei fatti che, di per se, e soggetto allo specifico rimedio della revocazione e che, in tanto puo essere dedotto in Sede di legittimita, in quanto si sostanzi in un difetto di motivazione. (Conf 2494'72, mass n 359968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)