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Sez. 3, Sentenza n. 6670 del 19/03/2009 (Rv. 607084 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Appaltatore - Vizi della prestazione eseguita - Eliminazione - Impegno - Assunzione - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Novazione oggettiva - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 2009-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607084-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Qualora l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, ammettendo la propria responsabilità, assuma l'impegno di eliminarli, proponendo i rimedi idonei ad escludere in modo definitivo gli inconvenienti, tale dichiarazione unilaterale, mentre per la parte relativa al riconoscimento dei vizi produce l'effetto legale di cui all'art. 2944 cod. civ., per il resto si configura come proposta di novazione dell'obbligazione di garanzia (alle condizioni date e non ancora compiutamente definite). Pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, poiché la novazione oggettiva è un contratto, pur se realizzabile per fatti concludenti, il fatto costitutivo del nuovo rapporto obbligatorio non interviene al momento dell'assunzione del detto impegno, ma solo con il successivo accordo tra le parti, atteso che la dichiarazione di impegno con atto unilaterale comporta una forma semplificata di conclusione contrattuale (art. 1333 cod. civ.), la quale è comunque rimessa all'incontro dei consensi, ancorché l'accettazione sia presunta per il mancato rifiuto nei termini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)