Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 31/10/2008 (Rv. 605565 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Assunzione, da parte del venditore, dell'obbligo di rimuovere i vizi - Conseguenze - Novazione oggettiva del rapporto - Configurabilità - Ammissibilità - Devoluzione del relativo giudizio al giudice di merito.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
La dichiarazione con la quale il venditore, avuta notizia da parte del compratore dell'esistenza di vizi redibitori, si impegni a rimuoverli, dà luogo - secondo l'insindacabile valutazione di fatto riservata al giudice di merito - ad una novazione oggettiva del rapporto; in tal caso il suddetto impegno si pone quale autonoma fonte dell'obbligo di eliminazione dei suddetti vizi e del correlativo diritto dell'acquirente, diritto che pertanto non è soggetto né alla decadenza di cui all'art. 1495 c.c., né alla prescrizione breve ivi prevista, ma soltanto alla ordinaria prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)