Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 12/10/1989 (Rv. 463845 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - PROVA - INOSSERVANZA DELLA DOVUTA DOPPIA DICHIARAZIONE - CERTIFICATO SUCCESSIVAMENTE RILASCIATO DAL VECCHIO COMUNE RELATIVO ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI RESIDENTI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE SUL PROCEDIMENTO CIVILE PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE ADITO IN RELAZIONE AL LUOGO DI RESIDENZA.*
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - PROVA - INOSSERVANZA DELLA DOVUTA DOPPIA DICHIARAZIONE - CERTIFICATO SUCCESSIVAMENTE RILASCIATO DAL VECCHIO COMUNE RELATIVO ALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI RESIDENTI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE SUL PROCEDIMENTO CIVILE PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE ADITO IN RELAZIONE AL LUOGO DI RESIDENZA.*
Qualora la Competenza per territorio del giudice adito sia determinata in funzione della residenza del convenuto, e questo ultimo abbia trasferito la propria residenza, senza fare la prescritta doppia dichiarazione, oltre che al comune di nuova residenza anche al comune che si intenda abbandonare, ai sensi dell'art. 31 disp. Att. Cod. civ., non può invocarsi, a prova dell'avvenuta dichiarazione a questo comune un certificato successivamente rilasciato dal quale risulti la pregressa mera cancellazione dal registro dei residenti al momento della notificazione; ne consegue che in tal caso occorre aver riguardo al comune di vecchia residenza, in cui il convenuto risulta ancora anagraficamente iscritto, a meno che non si dimostri, da parte dello stesso che l'eccepisca, che l'attore, a prescindere da tale comunicazione, fosse a conoscenza, al momento della notificazione dell'atto, della sua nuova residenza. (V 2240/84, mass n 434279; (V 2143/78, mass n 391531; (Conf 1441/70, mass n 347248).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)