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Sez. 2, Sentenza n. 146 del 10/01/2006 (Rv. 585977 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Denuncia relativa all'erronea liquidazione delle spese - Oneri del ricorrente - Specifico riferimento alle voci della tariffa violate - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585977-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE

Qualora con il ricorso per cassazione sia dedotta la violazione delle norme in materia di liquidazione delle spese processuali per irrisorietà degli importi determinati rispetto all'attività svolta e al valore della controversia, il ricorrente ha l'onere di fare riferimento specifico alle voci della tariffa violate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)