Sez. 2, Sentenza n. 146 del 10/01/2006 (Rv. 585977 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Denuncia relativa all'erronea liquidazione delle spese - Oneri del ricorrente - Specifico riferimento alle voci della tariffa violate - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
Qualora con il ricorso per cassazione sia dedotta la violazione delle norme in materia di liquidazione delle spese processuali per irrisorietà degli importi determinati rispetto all'attività svolta e al valore della controversia, il ricorrente ha l'onere di fare riferimento specifico alle voci della tariffa violate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)