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Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 10/07/1968 (Rv. 334785 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DI FATTO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334785-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DI FATTO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito, che ritiene non contestata una circostanza di causa, non e sindacabile in Sede di legittimita, anche se l'apprezzamento stesso sia frutto di un travisamento dei fatti non costituendo un errore del genere motivo di ricorso per Cassazione, ma potendo esso, eventualmente, dare soltanto luogo ad impugnazione per revocazione ai sensi dell'art 395, n 4, cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)