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Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 26/04/2007 Ud. (dep. 22/05/2007) Rv. 236750 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Natura - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236750-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, e la permanenza dura sino a quando sussiste una attività edificatoria, atteso che successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)