Sez. 3, Sentenza n. 35880 del 25/06/2008 Cc. (dep. 19/09/2008) Rv. 241031 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva materiale - Mancanza dello strumento attuativo previsto dal P.R.G. - Assenza di opere d'urbanizzazione primaria - Reato - Configurabilità - Presenza di opere di urbanizzazione secondaria - Irrilevanza.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, è configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale nel caso in cui, in difetto degli strumenti attuativi previsti dal P.R.G. (adozione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati), siano stati assentiti interventi edilizi destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in area priva d'opere d'urbanizzazione primaria, né il reato è escluso dall'eventuale preesistenza d'opere d'urbanizzazione secondaria.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)