Sez. L, Sentenza n. 4230 del 20/10/1989 (Rv. 463908 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CREDITO DEI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO - INTERESSI CORRISPETTIVI - SPETTANZA - CONDIZIONE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CREDITO DEI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO - INTERESSI CORRISPETTIVI - SPETTANZA - CONDIZIONE - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA.*
Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'INADEL per indennità premio di servizio non è produttivo di interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma comporta l'Obbligo dello ente debitore di pagare gli interessi moratori a partire dallo scadere del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo del dipendente, essendo applicabile, in difetto di specifica previsione diversa, la regola generale dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, per la quale, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'inutile decorso di detto termine dalla richiesta in Sede amministrativa determina l'automatica Costituzione in mora dell'ente debitore, e dovendo tale termine farsi decorrere dal collocamento a riposo, attesa la mancata previsione, nella normativa dell'INADEL, della necessità di un'istanza per la corresponsione di detta indennità, che viene liquidata d'ufficio. Con riguardo alla medesima decorrenza (scadenza del centoventesimo giorno successivo al collocamento al riposo) va altresì determinato il risarcimento del maggior danno da mora (eventualmente) dovuto ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.. (V 3469/88, mass n 458819; (V 2261/88, mass n 458070; (V 1680/88, mass n 457702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)